Dal primo gennaio 2012 si cambia pagina; infatti, da quella data i contribuenti minimi che non rientrano nei superminimi, ossia forfait del 5%, ritornano contribuenti normali ai fini IVA.
Per questa ragione, in sede di dichiarazione, è necessario , per i contribuenti in regime normale Iva che erano già attivi nel 2011, se dal 2012 passano al nuovo regime dei superminimi (forfait del 5%), nel modello Iva 2012 devono compilare il rigo VA14 barrando la casella relativa.
Ricordiamo, ad ogni modo, che i “vecchi minimi” sono le persone fisiche che hanno iniziato l’attività prima del 2008 e che devono determinare l’eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali.
L’Iva per la rettifica dovuta dai contribuenti che, da soggetti “normali” Iva sono passati, dal 2008 al 2011, al regime dei minimi, doveva essere versata come prima o unica rata entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva per l’anno precedente a quello di applicazione del regime; le rate successive, invece, dovevano essere versate entro i termini del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.
Non solo, come la stessa CGIA di Mestre ha osservato, non si segnala alcuna conseguenza né per i soggetti che nel 2012 passano ai superminimi dal vecchio regime dei minimi, né per coloro che non hanno detratto l’Iva prima del passaggio ai superminimi.
Il “vecchio minimo” può recuperare l’Iva non detratta sulle merci e materie prime acquistate durante la vigenza del regime dei minimi e in rimanenza al 31/12/2011 e, inoltre, può essere recuperata l’Iva sui beni residui in rimanenza alla stessa data. In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili è possibile recuperare parte dell’Iva non detratta, in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
La rettifica Iva, a seguito del passaggio dal vecchio minimo a contribuente normale Iva dal 2012, dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale Iva 2013, per l’anno 2012, nel riquadro VF acquisti, rigo VF56.
Nello stesso rigo “totale rettifiche” si deve indicare l’iva spettante in detrazione al netto della parte eventualmente già usata in diminuzione dell’eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell’ingresso al regime dei vecchi minimi.