La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori hanno siglato un accordo che permette il rinnovo dell0’Accordo quadro 2009 in tema di ammortizzatori sociali in deroga del 19 maggio 2009 e le relative proroghe del 24 novembre 2009, del 2 marzo 2011 e del 2 aprile 2012 che estende la sua efficacia sino al 31 marzo 2013, con le modifiche qui di seguito riportate e di prorogarlo per il periodo decorrente dal 1 aprile 2013 sino al 31 marzo 2014.
A questo proposito, si ribadisce l’impegno ai fini del trattamento della cassa integrazione e della mobilità in deroga di concedere il trattamento economico con finanziamento esclusivo a carico dello Stato: la durata massima dell’indennità di mobilità in deroga è pari a 12 mesi e la stessa mobilità non può essere concessa al termine del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.
L’Accordo prevede anche il rinnovo della cassa integrazione guadagni in deroga. Infatti, la Cassa Integrazione viene concessa alle aziende che, a causa del contesto economico evidenziato in premessa, si trovano in condizioni di difficoltà oggettivamente dimostrabili relative all’intero settore o all’intero mercato in cui opera l’azienda richiedente. Il trattamento non può essere concesso per difficoltà riconducibili alla situazione individuale dell’azienda o alla sua strategia imprenditoriale.
In base al contenuto dell’Accordo, le Parti hanno riconosciuto un ruolo importante al verbale di consultazione sindacale; in effetti
Il verbale di consultazione sindacale deve evidenziare l’intenzione dell’azienda di migliorare la propria situazione. Se l’intervento di cassa integrazione richiesto supera le 160 ore (riferite al singolo lavoratore / alla singola lavoratrice), il verbale deve inoltre indicare le modalità di utilizzo dell’integrazione salariale per la formazione o la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Dal verbale deve infine emergere che i lavoratori e le lavoratrici hanno esaurito, prima del ricorso alla cassa integrazione in deroga, le ferie maturate (vedi la risposta all’interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 novembre 2011, n. 19), salvo diverse modalità di fruizione delle ferie definite nel verbale di consultazione, e che gli stessi sono occupati presso l’azienda istante da almeno 90 giorni