Il decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 ha riscritto anche le norme relative alla totalizzazione.
Ricordiamo che la totalizzazione consente ai lavoratori che dispongono di contributi versati in differenti gestioni previdenziali, ma che non hanno maturato il diritto alla pensione in nessuna di gestione possono, comunque cumulare i periodi assocurativi.
Due sono in linea di massima le osservazioni: la totalizzazione, anche per i lavoratori dipendenti, adotta le stesse regole in vigore per gli autonomi e chi utilizza, anche periodi minimi e non significativi, periodi di totalizzazione dovrà attendere 18 mesi per usufruire della pensione dopo aver maturati i necessari requisiti.
La nuova formulazione del comma in esame specifica che la prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011.
Resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.
Nel caso, invece, di pensione in regime di totalizzazione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la morte del dante causa, mentre per la pensione di inabilità la decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata.
Riassumendo, per usufruire della totalizzazione e farla valere nella pensione di vecchiaia il soggetto deve aver compiuto 65 anni di età a prescindere dal sesso e deve vantare, per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi versati.
In caso di pensione di anzianità è necessario possedere 40 anni di contributi indipendente dall’età anagrafica. Attenzione, ma servono almeno sei anni di gestione.
Le quote di pensione che derivano dalla totalizzazione vengono liquidate sulla base del sistema di calcolo contributivo.
Esiste però l’eccezione stabilita dal ministero del Lavoro secondo la direttiva del 2 marzo 2006.
In questo caso si prevede di applicare il calcolo per la quota pro rata con il sistema previsto dall’ordinamento della specifica gestione quando il lavoratore ha già maturato i requisiti minimi di legge richiesti.