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Regolamentata la figura del buttafuori

 Ora è finalmente regolata la figura del buttafuori o dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Questi soggetti possono operare in luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

La finalità principale del lavoro è quella di tutelare l’incolumità dei presenti.

Con la pubblicazione sulla G.U. n.235 del 9 ottobre del decreto 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno, vengono stabiliti i requisiti necessari per svolgere questo delicato lavoro oltre a definire le modalità di selezione, formazione e di esercizio dell’attività di “buttafuori”.

All’articolo 1 della legge si fa riferimento ad un elenco, o secondo altri un Albo professionale, istituito presso ogni Prefettura dove dovranno iscriversi tutti quelli vorranno svolgere questo lavoro.

L’iscrizione è subordinata al possesso di diversi requisiti.

Tra l’altro sarà necessario aver frequentato e superato un corso di formazione regionale incentrato su tre settori di studio: area giuridica, per conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica; area tecnica, per sapere le disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario; area psicologico-sociale, con particolare riguardo alla capacità di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Sarà necessario anche possedere i seguenti requisiti:

  • aver almeno 18 anni d’età;
  • essere di buona salute fisica e mentale. Assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi  psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
  • non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
  • non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e cioè aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
  • non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali;
  • avere il diploma di scuola media inferiore;

Inoltre in base all’articolo 6 non potranno portare armi – anche se titolari di licenza – né oggetti atti a offendere o qualunque altro strumento “di coazione fisica”.

Lo svolgimento delle funzioni non deve comportare l’uso della forza o l’esposizione a profili di rischio. Questi operatori dovranno, nei casi in cui ci siano situazioni pericolose, dare immediata segnalazione alle forze di polizia.

Oltre ad avere con sè un documento di identità, è necessario indossare un tesserino di riconoscimento.

L’impostazione del Decreto non si discosta molto dal Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2007, emanato dal Ministro dell’Interno, in attuazione della legge n.41 del 4 aprile 2007, con il quale si sono fissate le regole generali per la figura degli “steward” negli impianti di calcio.

Il provvedimento ministeriale in esame non trascura poi di definire i loro compiti:

  • devono svolgere i controlli preliminari, con l’osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti con l’obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia;
  • verificare che non ci siano ostacoli alle vie di fuga;
  • effettuare il controllo sommario visivo delle persone.

Inoltre potrà concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti “l’esercizio delle pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio”.

Infine è notare che la perdita dei requisiti previsti comporta la cancellazione dei buttafuori dai registri.

5 commenti su “Regolamentata la figura del buttafuori”

  1. Corso di Formazione “Addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi“ – Atessa.

    Il CODEMM, in collaborazione con Palmo Novielli – Security Manager – consulente per la sicurezza – istruttore di difesa personale organizza il corso di formazione per l’abilitazione professionale degli Addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
    Il corso intende formare una figura che abbia le conoscenze e le competenze pratiche e tecniche necessarie per svolgere i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art 5 del D. M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività: 1) controlli preliminari 2) controlli all’atto dell’accesso del pubblico 3) controlli all’interno del locale.

    Articolazione del percorso formativo: Area giuridica: normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica; ruolo e funzioni. Area giuridica: forze di polizia e polizie locali. Area giuridica: norme penali e responsabilità dell’addetto al servizio di controllo. Area tecnica: normativa sulla sicurezza del lavoro D. lgs 81 / 2008 e s. m. i. Area tecnica: prevenzione incendi e protezione; nozioni di primo soccorso. Comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri. Area psicologico – sociale: tecniche di comunicazione. Area psicologico – sociale: nuove forme del divertimento; motivazione e benessere

    Requisiti minimi d’ingresso:
    Al fine di garantire una selezione oggettiva dei partecipanti al percorso in questione, sono stati
    individuati dall’Allegato “B” del D. G. R.08 – 03 – 2010, nr. 148 Regione Abruzzo:
    Età: 18 anni;
    di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali.
    Livello di scolarità: diploma di scuola media inferiore; buona conoscenza di una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, altra lingua di un Paese extracomunitario;
    Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo
    Durata
    Il corso di formazione ha una durata di 90 ore.
    Certificazione finale:
    Sarà rilasciato un certificato di frequenza ai sensi della Legge regionale n. 111 del 17 / 5 / 1995, art. 15, indispensabile per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, co. 1 del D. M. 6 / 10 / 2009 e per l’esercizio dell’attività professionale

    Per ulteriori informazioni: CODEMM Corso Vittorio Emanuele II, 116 – ATESSA (CH)
    Tel.0872 85 30 38 / Fax 0872 85 37 55 http: / / www. codemm. it Email codemm@codemm. it

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  2. scusate il disturbo….sono uno steward formato con esperienze dirette…in campionato…c/2……….alghero,olbia,villacidro….da notare…ho gli attestati..115,118, steward……….domanda……per essere un addetto….cosa devo fare? devo fare qualche esame….o devo fare il corso…..tutto da capo………………a voi l’ardua risposta……………..grazie per la collaborazione……………..giuseppe mario meloni.( sassari )

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