Ora è finalmente regolata la figura del buttafuori o dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Questi soggetti possono operare in luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
La finalità principale del lavoro è quella di tutelare l’incolumità dei presenti.
Con la pubblicazione sulla G.U. n.235 del 9 ottobre del decreto 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno, vengono stabiliti i requisiti necessari per svolgere questo delicato lavoro oltre a definire le modalità di selezione, formazione e di esercizio dell’attività di “buttafuori”.
All’articolo 1 della legge si fa riferimento ad un elenco, o secondo altri un Albo professionale, istituito presso ogni Prefettura dove dovranno iscriversi tutti quelli vorranno svolgere questo lavoro.
L’iscrizione è subordinata al possesso di diversi requisiti.
Tra l’altro sarà necessario aver frequentato e superato un corso di formazione regionale incentrato su tre settori di studio: area giuridica, per conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica; area tecnica, per sapere le disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario; area psicologico-sociale, con particolare riguardo alla capacità di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.
Sarà necessario anche possedere i seguenti requisiti:
- aver almeno 18 anni d’età;
- essere di buona salute fisica e mentale. Assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e cioè aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali;
- avere il diploma di scuola media inferiore;
Inoltre in base all’articolo 6 non potranno portare armi – anche se titolari di licenza – né oggetti atti a offendere o qualunque altro strumento “di coazione fisica”.
Lo svolgimento delle funzioni non deve comportare l’uso della forza o l’esposizione a profili di rischio. Questi operatori dovranno, nei casi in cui ci siano situazioni pericolose, dare immediata segnalazione alle forze di polizia.
Oltre ad avere con sè un documento di identità, è necessario indossare un tesserino di riconoscimento.
L’impostazione del Decreto non si discosta molto dal Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2007, emanato dal Ministro dell’Interno, in attuazione della legge n.41 del 4 aprile 2007, con il quale si sono fissate le regole generali per la figura degli “steward” negli impianti di calcio.
Il provvedimento ministeriale in esame non trascura poi di definire i loro compiti:
- devono svolgere i controlli preliminari, con l’osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti con l’obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia;
- verificare che non ci siano ostacoli alle vie di fuga;
- effettuare il controllo sommario visivo delle persone.
Inoltre potrà concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti “l’esercizio delle pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio”.
Infine è notare che la perdita dei requisiti previsti comporta la cancellazione dei buttafuori dai registri.
Sono la Referente dell’area di Milano di un Ente Accreditato per l’erogazione dei corsi obbligatori per buttafuori. Se qualcuno fosse interessato ci contatti e saremo lieti di dare maggiori informazioni.
Corso di Formazione “Addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi“ – Atessa.
Il CODEMM, in collaborazione con Palmo Novielli – Security Manager – consulente per la sicurezza – istruttore di difesa personale organizza il corso di formazione per l’abilitazione professionale degli Addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Il corso intende formare una figura che abbia le conoscenze e le competenze pratiche e tecniche necessarie per svolgere i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art 5 del D. M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività: 1) controlli preliminari 2) controlli all’atto dell’accesso del pubblico 3) controlli all’interno del locale.
Articolazione del percorso formativo: Area giuridica: normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica; ruolo e funzioni. Area giuridica: forze di polizia e polizie locali. Area giuridica: norme penali e responsabilità dell’addetto al servizio di controllo. Area tecnica: normativa sulla sicurezza del lavoro D. lgs 81 / 2008 e s. m. i. Area tecnica: prevenzione incendi e protezione; nozioni di primo soccorso. Comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri. Area psicologico – sociale: tecniche di comunicazione. Area psicologico – sociale: nuove forme del divertimento; motivazione e benessere
Requisiti minimi d’ingresso:
Al fine di garantire una selezione oggettiva dei partecipanti al percorso in questione, sono stati
individuati dall’Allegato “B” del D. G. R.08 – 03 – 2010, nr. 148 Regione Abruzzo:
Età: 18 anni;
di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali.
Livello di scolarità: diploma di scuola media inferiore; buona conoscenza di una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, altra lingua di un Paese extracomunitario;
Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo
Durata
Il corso di formazione ha una durata di 90 ore.
Certificazione finale:
Sarà rilasciato un certificato di frequenza ai sensi della Legge regionale n. 111 del 17 / 5 / 1995, art. 15, indispensabile per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, co. 1 del D. M. 6 / 10 / 2009 e per l’esercizio dell’attività professionale
Per ulteriori informazioni: CODEMM Corso Vittorio Emanuele II, 116 – ATESSA (CH)
Tel.0872 85 30 38 / Fax 0872 85 37 55 http: / / www. codemm. it Email codemm@codemm. it
scusate il disturbo….sono uno steward formato con esperienze dirette…in campionato…c/2……….alghero,olbia,villacidro….da notare…ho gli attestati..115,118, steward……….domanda……per essere un addetto….cosa devo fare? devo fare qualche esame….o devo fare il corso…..tutto da capo………………a voi l’ardua risposta……………..grazie per la collaborazione……………..giuseppe mario meloni.( sassari )