Dal 1° maggio 2010 entrano ufficialmente in vigore i nuovi regolamenti europei sulla sicurezza sociale.
Infatti, da quella data le norme relative alla sicurezza sociale di ciascun Paese saranno coordinate a livello europeo con l’obiettivo di tutelare meglio il diritto specifico di ciascun cittadino europeo.
In sostanza, parliamo del regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (il cosiddetto regolamento di base) che sostituirà il regolamento 1408/71 attualmente in vigore, mentre il regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, oltre a modificare il regolamento di base, ne determina il contenuto dei relativi allegati.
In particolare, il regolamento n. 988/2009 intende essere il nuovo punto di riferimento in materia e consente l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea, oltre a rafforzare gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.
Diverse istituzioni italiane si stanno predisponendo al fine di rispettare le disposizioni a suo tempo assunte. Ad esempio, l’Inail ha pubblicato la circolare n. 16 del 20 aprile 2010, contenente le prime informazioni a carattere normativo in materia e, soprattutto, stabilisce le prime indicazioni operative tenuto conto, nel contempo, che a livello comunitario è in corso la definizione dei contenuti e delle procedure applicative tra i vari Stati membri.
Le modifiche apportate dai nuovi regolamenti sono molteplici. Possiamo senza dubbio mettere in evidenza che, grazie al principio di cittadinanza, sono fissati criteri e disposizioni non solo validi per i lavoratori, ma per tutti i cittadini autorizzati a soggiornare liberamente in uno degli Stati membri.
In sostanza, il regolamento si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono, o sono stati, soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti: in questo modo sono tutelati dalle nuove regole non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti ed i pensionati, ma anche le persone non attive (familiari, superstiti, invalidi, disoccupati non indennizzati, apolidi, profughi, etc.).
In effetti, si tratta dell’applicazione del principio soggettivo, ovvero l’applicazione del regolamento sarà estesa a tutte le persone soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno stato membro, senza possibilità di discriminazione delle stesse.
Non solo, le disposizioni coinvolgono anche il campo cosiddetto oggettivo: verrà allargato a nuove prestazioni quali quelle di paternità e di pre-pensionamento.
Le disposizioni europee riguardano tutti i settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte.
Il regolamento europeo introduce elementi di semplificazione dei rapporti di sicurezza sociale e si stabilisce la protezione nell’impiego sostanziale, ossia sarà fissata con certezza la legislazione applicabile a quei lavoratori occupati simultaneamente in due o più Paesi per lo stesso datore di lavoro.
È previsto l’istituzione anche della cosiddetta affiliazione temporanea, ossia il lavoratore è comunque tutelato indipendentemente dall’esistenza di un accordo tra organismi previdenziali.
L’ambito di applicazione è esteso ai regimi legali di prepensionamento, con la conseguenza che i beneficiari di tali regimi avranno la garanzia dell’erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e potranno fruire delle cure sanitarie e delle prestazioni familiari.