L’Inail, con la circolare del 23 dicembre 2011 n. 61, informa che è stato approntato il nuovo regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
In effetti, con la Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011 il Presidente dell’Inail ha approvato il nuovo regolamento che abroga ogni precedente istruzione che risulti in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Il Regolamento intende favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema di tutela globale ed integrata che l’Istituto intende garantire ai propri assicurati.
Nel nuovo regolamento sono stati compresi tra i beneficiari sia delle prestazioni protesiche che delle iniziative di sostegno al reinserimento gli assistiti ex IPSEMA, mentre gli interventi di cui al Titolo IV hanno come destinatari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.
Per quanto riguarda i dispositivi e gli interventi per l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico, al fine di facilitare l’applicazione operativa del Regolamento, si è provveduto a distinguere gli interventi relativi tra l’adeguamento degli ambienti per facilitare la deambulazione/accessibilità agli ambienti interni ed esterni (rampe, scivoli, bagni e quant’altro) all’adeguamento funzionale e alle modifiche impiantistiche (sanitari, rubinetterie, maniglioni, ecc.) fino all’adeguamento degli arredi per facilitare l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente domestico (piani cottura, lavelli, elettrodomestici, ecc.).
Nel nuovo regolamento è stata aggiunta un’ulteriore novità che riguarda la possibilità per il lavoratore divenuto disabile che avesse in corso, prima dell’evento dannoso, la costruzione di un alloggio, di ottenere un intervento di adeguamento per la propria disabilità, riguardante la sola fornitura in opera di ausili particolari (quali porte scorrevoli, sanitari per persone disabili, ecc.) in sostituzione di quelli standard previsti nel capitolato e non ancora installati. Pertanto, potrà essere autorizzata la differenza di costo tra gli appositi ausili e quelli previsti dal capitolato di compravendita.
Per quanto concerne l’adattamento di arredi nuovi o esistenti l’importo massimo autorizzabile non può essere superiore a 10.000 euro più IVA.