Le prime note del Segretariato Europa e Ufficio giuridico sull’adozione della proposta di regolamento cd. Monti II rappresenta la risposta della Commissione UE agli effetti pratici negativi prodotti dalle sentenze della Corte di Giustizia UE Viking e Laval di fine 2007. La bozza della proposta di regolamento è stata comunicata alla Confederazione europea dei sindacati, che ha espresso parere negativo. L’adozione della proposta da parte della Commissione è ancora incerta, considerando che basta il voto contrario anche di un solo Stato membro per bloccare l’iniziativa.
L’adozione della proposta di regolamento cd. Monti II si accompagna alla proposta di direttiva tesa a dare completamento alla direttiva n. 96/71 relativa al distacco transnazionale di lavoratori, colmandone le lacune regolative e superandone le incertezze interpretative che hanno accompagnato la sua attuazione negli Stati membri.
L’intenzione dell’organo di governo dell’UE è di ufficializzare entrambe le proposte entro il mese di febbraio 2012. Il draft della proposta di regolamento Monti II è già stato comunicato alle parti sociali. E’ possibile dunque anticipare alcune osservazioni sul testo “ufficioso” del regolamento.
E’ in questa parte che si colloca la cd. clausola di salvaguardia, finalizzata a garantire che l’adozione del regolamento non comporti effetti limitanti l’esercizio dei diritti fondamentali, ed in specie di quello all’azione sindacale, come riconosciuti dagli Stati membri e dall’UE.
In particolare, nell’articolo 2 della proposta di regolamento si legge che non esiste primazia tra libertà economiche e diritti sindacali e che questi ultimi
possono essere conciliati con le esigenze relative ai diritti e alle libertà economiche sanciti nel Trattato, in particolare la libertà di stabilimento e di prestazione transnazionale di servizi, nel rispetto del principio di proporzionalità
L’art. 2 recepisce quanto affermato dalla Corte di Giustizia per la prima volta proprio nelle sentenze Viking e Laval: ovvero che lo sciopero costituisce un ostacolo al funzionamento del mercato interno, al pari degli atti regolativi adottati dagli Stati. E questo nonostante che le norme del Trattato non dicano nulla a riguardo, ma anzi siano chiaramente rivolte ai pubblici poteri e non ai soggetti privati. Proprio questo salto logico rende possibile l’attrazione del conflitto sindacale nell’ambito delle regole del mercato interno, con la conseguente necessità di operarne un “bilanciamento” con le libertà economiche.