È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre del 2010 il DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero il regolamento di esecuzione del decreto 12 aprile 2006 n. 163 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive dell’Unione Europea 2004/17/CE e 2004/18/CE.
In realtà il nuovo Regolamento sugli appalti entrerà in vigore il 9 giugno 2011, quando sostituirà integralmente sia il Regolamento fissato dal D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese.
Il legislatore ha previsto che soltanto alcune parti, nello specifico gli articoli 73 e 74, entreranno in vigore il prossimo 26 dicembre e riguardano alcune procedure di sospensione e decadenza e l’attribuzione di sanzioni nei confronti delle SOA (le società di certificazione delle imprese) e delle stazioni appaltanti che violano le previsioni normative.
Il nuovo regolamento istituisce la figura del responsabile del procedimento anche nel caso di contratti relativi a tali attività e non solo per l’esecuzione di lavori pubblici e a tale responsabile viene affidato, tra le altre funzioni, quello di provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
Il responsabile del procedimento è nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo e provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
Il responsabile è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice e svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.