E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, dell’8 febbraio 2012, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.
Il regolamento si applica al personale definito all’articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall’ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Il nuovo disposto fissa i criteri a cui deve attenersi il datore di lavoro e, in particolare, definisce anche l’obbligo della cosiddetta valutazione dei rischi; in effetti, il datore di lavoro ottempera all’obbligo mediante l’elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Le procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
All’articolo 7 il Regolamento precisa i criteri che devono essere adottati in materia di vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali. In particolare, i dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di rischio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’acquisizione dei medesimi puo’ avvenire anche sulla base di speciali capitolati d’opera.
Il Dipartimento della protezione civile si puo’ avvalere della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attività di accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.