Secondo quanto stabilito dall’Inail nella nota con protocollo n. 3760/2012, le irregolarità contributive ai fini del Durc non possono essere dichiarate se prima l’impresa non è stata invitata a regolarizzare – con un invito che deve avere un termine di 15 giorni. L’invito diviene pertanto (questa l’interpretazione sostanziale dell’Inail) quale parte integrante del procedimento amministrativo, e non può pertanto essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del certificato unico di regolarità contributiva.
Pertanto, alla luce di quanto prevede l’attuale normativa, e tranne nell’ipotesi di richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione, l’invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e per la successiva legittimità del certificato emesso. Ma non solo. L’Inail precisa infatti che l’eventuale rilascio di un Durc con irregolarità, può avere conseguenze rilevanti, specialmente in un settore estremamente delicato quale quello degli appalti (portando anche alla risoluzione del contratto).
Alla luce di quanto sopra espresso, l’Inail sottolinea come sia importante che le sedi territoriali seguano scrupolosamente l’iter previsto per il suo rilascio, evitando – evidentemente – di poter essere chiamate direttamente in causa alla responsabilità della perdita eventuale dell’appalto da parte dell’impresa.
L’Inail conferma infine l’opportunità che – in fase di lavorazione dei Durc – le sedi territoriali possano procedere preliminarmente alle eventuali sistemazioni contabili (come ad esempio i giroconti delle eccedenze, la sistemazione degli scarti, e così via) in modo da poter mantenere sempre aggiornata e puntualmente monitorata la situazione contributiva delle aziende, e facilitare in tal modo la verifica delle regolarità.
Se richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità dovrà altresì sussistere alla data della stessa dichiarazione sostitutiva, con conseguenze anche penali in ordine alla falsità di quanto dichiarato dalla ditta (e quindi non può ammettersi la regolarizzazione successiva).