Abbiamo già spiegato che il primo requisito per il diritto all’assegno sociale dopo la riforma delle pensioni è per tutti il requisito anagrafico d’età.
Una norma base che vale non solo per i cittadini italiani, ma anche per gli stranieri. per questi ultimi, infatti, l’Inps ha chiarito gli altri requisiti per l’assegno sociale dopo la riforma delle pensioni. In base alle modifiche apportate, il diritto all’assegno sociale per gli stranieri si acquisisce anche in rapporto agli anni di residenza. I cittadini della Comunità Europea possono ottenere l’assegno sociale anche indipendentemente dalla qualifica di lavoratori.
Sono confermati i requisiti di età e di reddito per il diritto all’assegno sociale per gli stranieri i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati membri dell’Unione; gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di rifugiati e lo status di protezione sussidiaria. Sono destinatari della prestazione anche i rispettivi coniugi ricongiunti; gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati.
Uno dei requisiti per l’assegno sociale agli stranieri dopo la riforma delle pensioni, oltre al compimento di 65 anni nel 2012, ma che dal 2013 sarà di 65 anni e 3 mesi, è la residenza abituale e la dimora stabile in Italia, che va dimostrata attraverso il rapporto tra il richiedente, la provvidenza e il luogo, secondo la legge. In sintesi, una norma simile alla certificazione del diritto certificazione del diritto alla pensione come per i cittadini italiani.
L’iter della pensione sociale dal 2007 ad oggi
Dall’aprile 2007 i cittadini comunitari e i loro familiari a carico possono richiedere l’assegno sociale, se in regola con gli altri requisiti dei 65 anni di età, delle condizioni reddituali, ecc., se risiedono regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi (Decreto Legislativo n. 30/2007).
Dal 1° gennaio 2009, per il diritto alla pensione sociale i cittadini stranieri devono avere la residenza da almeno dieci anni continuativi, controllabili in qualsiasi momento della vita prima della domanda di assegno sociale (Legge n. 133/2008).
Per quanto riguarda i cittadini italiani all’estero, in base a quanto stabilito dall’Inps, essi possono vivere all’estero un mese al massimo. Se la permanenza all’estero supera il periodo di un mese, l’Inps sospende l’assegno sociale, tranne in caso di gravi motivi sanitari documentabili. Dopo un anno dalla sospensione, l’assegno sociale viene definitivamente revocato, se la permanenza all’estero permane.