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Requisiti contributivi per il diritto all’indennità di maternità o paternità

 Abbiamo già spiegato che le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps hanno l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo per poter accedere all’indennità di maternità.

Torniamo sull’argomento per chiarire che, al momento di presentazione della domanda di indennità, devono risultare accreditati almeno tre mesi di contributi nell’arco dei 12 mesi e prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Per avere i tre mesi accreditati nei 12 mesi, i contributi versati dalla lavoratrice devono rispecchiare i criteri di accredito dei mesi della Gestione separata, al fine di acquisire altri diritti, ad esempio anche il diritto all’indennità di degenza ospedaliera.

Si ricorda, inoltre, che i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti vengono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno. Più chiaramente: se la lavoratrice parasubordinata ha effettuato nel 2011 una prestazione per la quale percepisce il compenso nel 2012, il versamento contributivo andrà a coprire l’anno 2012 e non il 2011. Il motivo è semplice: nella Gestione separata si segue il criterio di cassa.

C’è, inoltre, da rispettare un minimale per l’accredito dei mesi. I contributi vengono, cioè, accreditati per tutti i mesi relativi ad ogni anno solare, ma non devono essere inferiori, nell’arco di un anno, a quelli calcolati sul minimale stabilito anno dopo anno. Se risultano inferiori al minimale, i mesi accreditati verranno ridotti in base alla somma versata e vengono accreditati, in forma continuativa, sempre a partire da gennaio.

AGGIORNAMENTO
Nel 2011 il minimale della Gestione separata era 14.552 euro, nel 2012 è 14.930 euro, su queste cifre va applicata l’aliquota di computo, che per il 2012 è aumentata di un punto percentuale rispetto al 2011.

In caso di flessibilità del congedo di maternità e di interdizione anticipata disposta dalla DPL, è obbligatorio aver versato il requisito contributivo nei 12 mesi interi che precedono il diverso periodo di congedo richiesto. In questo caso, l’anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione separata Inps e dal primo versamento contributivo, in mancanza dell’iscrizione. Da precisazioni dell’Inps, si rileva che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 mesi o più mesi, ovvero da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile.

Nei casi in cui sia il padre a percepire l’indennità, in sostituzione della madre, se il lavoratore padre è un iscritto alla Gestione separata Inps ha diritto alla percezione dell’indennità di paternità secondo le norme vigenti per i lavoratori parasubordinati. Vedremo in seguito che i requisiti per il lavoratore padre sono leggermente diversi rispetto all’indennità di paternità per il padre lavoratore dipendente.

Se la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio, oppure se il padre ha l’affidamento esclusivo del bambino, il lavoratore padre iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, purché il padre abbia il requisito indispensabile: tre mesi di contribuzione nei dodici mesi che precedono la data di morte o di abbandono.

In caso di madri e padri che adottano un bambino o lo ricevono in affidamento, per il diritto all’indennità di maternità della madre (o anche del padre se non ne fa richiesta la madre), deve risultare un accredito contributivo di almeno tre mesi nell’arco dei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia. Questa regola vale solo per l’adozione o l’affidamento nazionale e se il bambino non ha superato i sei anni.

Invece, in caso di adozione o affidamento internazionale, l’accredito contributivo deve risultare di almeno tre mesi nell’arco dei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, anche se il minore ha superato i 6 anni di età e fino ai 18 anni.

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