Questo è un importante aspetto che occorre tenere in considerazione: il lavoratore è responsabile per gli illeciti civili o penali commessi nello svolgimento delle sue mansioni.
Occorre dividere i due aspetti. Per prima cosa occorre ricordare che la responsabilità penale è personale, o almeno così prevede il nostro ordinamento. In questo caso il datore di lavoro non è responsabile degli illeciti commessi a meno che esistono elementi tali da ritenere il suo concorso.
Il datore di lavoro per non concorrere nel reato può decidere di delegare le attività ad una persona preposta, ad esempio un dirigente. In questo caso, il dipendente così individuato è dotato dei necessari poteri, mediante un’apposita delega, tali da escludere il datore di lavoro.
È opportuno ricordare che diversi contratti collettivi di lavoro contengono delle disposizioni che prevedono a carico del datore di lavoro dei rimborsi in caso di difesa in giudizio penale per quei fatti che potrebbero verificarsi nell’ambito dell’attività lavorativa.
Altro discorso è la responsabilità civile. In questo caso, una responsabilità di questo tipo ricade anche sul datore di lavoro. Infatti, secondo le disposizioni contenute dall’articolo 2049 del codice civile l’azienda è responsabile dai fatti illeciti dei loro dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Il datore di lavoro non può sottrarsi da questa responsabilità e non è possibile esibire la prova di essere incolpevole (Corte Costituzionale n. 22 del 1967).
Infatti, la base di questa responsabilità risiede in un elemento semplice e immediato: l’esistenza del vincolo di subordinazione. Grazie a questa condizione, la giurisprudenza ritiene che se il datore di lavoro risulta beneficiario delle attività dei suoi sottoposti, allora, a maggior ragione, ne diventa anche “beneficiario” delle attività negative.
In questo modo, il danneggiato dispone di una maggiore garanzia perché il lavoratore è affiancato da un soggetto con maggiori disposizioni economiche.
Pensiamo ad esempio al dipendente bancario infedele magari addetto alla gestione titoli della clientela. La sentenza della Corte di Cassazione sezione civile, Se. III. 12/03/2008 n. 6632 ci offre l’opportunità di ribadire quanto scritto.
Non importa se l’attività del lavoratore non è rispettosa delle direttive ricevute o se ha deliberatamente violato gli ordini ricevuti, il datore di lavoro è comunque responsabile anche per non aver svolto la sua primaria responsabilità: il controllo delle attività dei propri collaboratori in un settore delicato e importante come quello bancario.