Nuovo interpello, n. 2 del 27 gennaio 2012, della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori.In modo particolare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente – noleggiatore.
Per il Ministero del Lavoro la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.
Non solo, per la Direzione Generale le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6208/2008 non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto.
Nel caso specifico, qualora l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, la Suprema Corte ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell’appalto ovvero del subappalto.
Per questa ragione, sempre per la Direzione del Ministero del Lavoro, sembra chiaro che sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.