Il regime di responsabilità solidale riguarda gli adempimenti fiscali e quelli relativi alla regolarità dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Di eventuali inadempimenti è responsabile soltanto il datore di lavoro.
Il datore di lavoro, quindi, ha anche l’obbligo di pagare le eventuali sanzioni civili per omessi trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. Un intervento legislativo per la tutela del lavoratore, che ha esteso la responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi, è arrivato con la riforma del lavoro, che ha aggiornato l’articolo 29 della legge Biagi.
Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo, in solido con l’appaltatore e con gli altri eventuali subappaltatori, di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi relativi al periodo di esecuzione dell’appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Sul tema dell’estensione della responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi è intervenuta anche l’Inail con la circolare n. 54/ottobre/2012. Anche la legge 92/2012 ha disposto che i Contratti collettivi nazionali del lavoro procedano a particolari controlli sulla regolarità degli appalti, allo scopo di tutelare i committenti.
Il lavoratore impiegato nell’appalto sono previsti due tipi di tutela, finalizzato l’uno alle retribuzioni e l’altro ai trattamenti contributivi e assicurativi. Pertanto, l’appaltatore deve rispettare gli obblighi di legge, anche per evitare eventuali rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto. Infatti, i lavoratori impiegati nell’appalto possono procedere ad un’azione di rivalsa contro il committente per conseguire i diritti stabiliti nel contratto di appalto. È una forma di tutela nella quale rientra anche il Tfr e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
La responsabilità solidale per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi può essere fatta valere entro due anni. Così chiarisce la circolare del Lavoro n. 5/2011. Il recupero dei diritti retributivi, contributivi e assicurativi interessa i lavoratori, ma anche gli enti previdenziali e assistenziali. Comunque è prevista la prescrizione quinquennale per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
APPROFONDIMENTI
*Dall’Inps indicazioni sulla responsabilità solidale passiva
*La responsabilità solidale dell’appaltatore