Con la circolare n. 40 del 19 marzo 2012, l’Inps fornisce le tabelle aggiornate e le informazioni (campo di applicazione, casi particolari, regolarizzazioni contributive), relative alle retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2012, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
La disciplina si applica anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri della UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.
Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE. Al riguardo si rammenta che dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (si vedano le circolari nn. 82 e 83 del 1 luglio 2010 e 99 del 21/07/2010).
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – cui si applica la normativa comunitaria.
La circolare pone anche in evidenza che i nuovi regolamenti comunitari (regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009) non si applicano nei rapporti con i predetti Stati e che per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
La retribuzione individuata può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 con il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese o il mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi casi deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.