La Riforma del Lavoro Monti-Fornero ha introdotto importanti novità anche nell’ambito delle retribuzioni nel contratto a progetto, che dovranno essere proporzionate alla quantità e alla qualità dell’attività svolta, ma non potranno essere inferiori ai minimi stabiliti in modo specifico per qualsiasi attività. È una modifica all’art. 63 della Legge Biagi (Decreto Legislativo n. 276 del 2003).
La norma è riferita alle “retribuzioni minime”, ovvero ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi (CCNL) di categoria e non a tutte le voci eventualmente previste da tali contratti, precisa il Ministero. Inoltre la contrattazione collettiva individua le retribuzioni minime nel contratto a progetto sulla falsariga dei rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dell’art. 36 della Costituzione.
Il Ministero precisa inoltre che il personale ispettivo non dovrà adottare eventuali provvedimenti di diffida accertativa, tranne nei casi in cui non sia chiara la quantificazione del credito, in quanto questo provvedimento deve rapportarsi a parametri sicuri. E, per quanto riguarda il versamento contributivo in relazione al contratto a progetto, i contributi da versare all’Inps devono essere adeguati alle somme effettivamente erogate al collaboratore, anche in caso di eventuale valutazione di congruità delle somme stesse.
Nel caso che si rilevi la mancanza di un progetto nel contratto, in base all’art. 69 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, il personale ispettivo procederà ad una riqualificazione del rapporto di collaborazione a progetto in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, coinvolgendo quindi anche l’Inps.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 29 del 2012, precisa che il personale ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga la propria attività in maniera prevalente, con carattere di continuità e con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente. Tuttavia la norma non impedisce che il collaboratore svolga le stesse attività dei lavoratori dipendenti del committente, purché le svolga in autonomia.
PRECISAZIONI
Il Ministero chiarisce che gli ispettori possono ritenere assente il progetto nel caso che lo stesso non abbia i seguenti requisiti: *il collegamento ad un determinato risultato finale; *l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; *la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; *svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
APPROFONDIMENTI
*Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto
*Come scoprire i contratti a progetto fraudolenti
*Riforma del lavoro, novità sul contratto a progetto
*Dal contratto a progetto a quello di tipo subordinato