La crescita delle retribuzioni contrattuali orarie a marzo è praticamente nulla su base mensile, e contenuta in un lievissimo + 1,2% su base annua. A dircelo è l’Istat, nel suo periodico monitoraggio, nel quale aggiunge altresì che la crescita tendenziale sarebbe la più bassa dal 1983 ad oggi: tenendo conto che l’anno di riferimento è il periodo di avvio delle serie storiche dell’Istituto, è altresì probabile che la debolezza delle retribuzioni contrattuali orarie possa trovare un termine di paragone in periodi ben antecedenti a 29 anni fa.
A cavarsela peggio sono stati, inoltre, i dipendenti della pubblica amministrazione: per loro la variazione delle retribuzioni orarie contrattuali di marzo sarebbe praticamente nulla, mentre l’incremento tendenziale sarebbe stato pari a + 1,7% per quanto concerne i dipendenti del settore privato con, al loro interno, una maggiore spinta per il settore tessile, l’abbigliamento, la lavorazione pelli, la chimica, il comparto della gomma, la plastica, le lavorazioni minerali non metallifere e quello delle telecomunicazioni (variazioni da + 2,7% a + 2,9% in tutti i comparti).
Con una crescita così scarsa delle retribuzioni orarie contrattuali, la forbice tra l’aumento delle stesse e il livello d’inflazione non può che farsi negativa: su base annua, tenendo a mente che il livello d’inflazione di marzo è stato pari al +3,3%, ne otteniamo una differenza di 2,1 punti percentuali, per il divario più esteso dall’agosto del 1995.
► CALCOLO PENSIONE SISTEMA RETRIBUTIVO
Infine, secondo quanto rivelato ancora dall’Istat, a marzo sarebbero stati 36 gli accordi contrattuali in attesa di rinnovo, di cui 16 appartenenti ai comparti della pubblica amministrazione, riguardanti 4,3 milioni di dipendenti (di cui 3 nel pubblico impiego). La quota di dipendenti che aspetta il rinnovo è così salita al 32,6%. A marzo non vi sarebbero state né scadeze né rinnovi contrattuali, con un dato che – a fine mese – fa registrare in validità 42 accordi, regolamentanti il trattamento economico di 8,8 milioni di dipendenti.
► REGOLE NUOVO ARTICOLO 18 SUI LICENZIAMENTI