L’Inps, attraverso la sua circolare n. 59 dello scorso 27 aprile 2012, ha deciso di mettere in evidenza i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell’anno 2012.
Nella circolare, inoltre, sono resi noti gli importi e i limiti di reddito 2012 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps.
In effetti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
In particolare, per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi), con decreto ministeriale 24 gennaio 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 24 del 30.01.2012), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno2012 a favore dei lavoratori in epigrafe per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2012, sono riportate nella circolare n. 40 del 19.03.2012.
O, al contrario, per i lavoratori soci in società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) – premesso quanto a suo tempo precisato con la circolare n. 34 del 06.02.2007 – i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2012 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2012, ad euro 45,70.
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