L’Inps, con circolare n. 54 del 16 marzo 2011 ha reso noto le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate dai liberi professionisti nel corso dell’anno 2010, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2009.
Infatti i lavoratori che abbiano prestato la propria attività lavorativa con assicurazione presso enti o fondi di previdenza diversi dallInps, è consentita la ricongiunzione dei veri periodi e delle varie posizioni assicurative per evitare che le differenti frazioni rimangano inutilizzate.
Attraverso la ricongiunzione onerosa è possibile ottenere la pensione unica, liquidata in base a tutta la contribuzione accumulata, ai sensi della L. 45/90.
Inoltre, l’Inps fornisce le istruzioni in merito alla determinazione della rata di ammortamento e del debito residuo.
Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
L’istituto chiarisce che l’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella prima tabella allegata alla circolare Inps, in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella seconda tabella (allegata alla circolare Inps) in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte.
La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato. Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.