La ricongiunzione e la totalizzazione permettono all’assicurato che risulta in possesso di più periodi assicurativi di unificarli allo scopo di ottenere una pensione unica. In sostanza questi due istituti permettono di ottenere la stessa cosa ma con una differenza non di poco conto.
In effetti, la ricongiunzione è utilizzata per fare confluire in modo oneroso i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione, mentre la totalizzazione invece consente, a titolo gratuito, di unificare i diversi periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale di riferimento.
Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
In caso di periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.
La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta a meno di particolari condizioni. Secondo le disposizioni attualmente presenti è possibile quando l’interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possieda almeno 10 anni di ulteriore
contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa.
In alternativa, è possibile sfruttare questo particolare istituto quando la ricongiunzione venga esercitata all’atto del pensionamento e nella stessa gestione presso la quale è stato accentrato il precedente periodo assicurativo, quando non sussistano i predetti requisiti (cioè almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui almeno 5 per effettiva attività lavorativa).
La normativa che detta le regole da seguire sono contenute nelle seguenti leggi:
- legge n. 29/1979
- legge n. 299/1980
- legge n. 322/1958
- e l’articolo 12 della legge n. 122/2010.
Per approfittare di questa opportunità è necessario predisporre la relativa domanda di ricongiunzione alla gestione previdenziale accentrante prima della cessazione dal servizio degli interessati.
La domanda può essere anche predisposta dai superstiti dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di impiego.
Maggiori informazioni al sito dell’Inps.