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Riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile

 I datori di lavoro del settore edile possono accedere alla riduzione contributiva dell’11,50% anche per il 2012 solo se autorizzati preventivamente dall’INPS.

Essendo trascorso nel 2012 il termine previsto per l’adozione del decreto, l’Inps ha comunicato che le aziende edili possono applicare la riduzione contributiva nella misura prevista per l’anno precedente, pari a all’11,50%. Ne possono beneficiare le aziende che esercitano attività edili individuate dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2 (codice Istat 1991), in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc e operanti nel pieno rispetto del contratti collettivi.

Il bonus riguarda solo i contributi dovuti dal datore di lavoro e si applica ai contributi che non riguardano il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. È applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente indicati nel messaggio dell’Inps 12320/2012: – il beneficio corrente va esposto (nel flusso Unimens) con il codice causale “L206” nell’elemento di ;- il recupero degli arretrati va esposto (nel flusso Unimens) con il codice causale “L207”, nell’elemento di.

Con lo stesso messaggio, l’Istituto ha anche comunicato le modifiche delle modalità con le quali le aziende che hanno diritto al beneficio vengono codificate negli archivi Inps. L’Inps ha di recente stabilito che i datori di lavoro che intendono accedere alla riduzione contributiva, dal 31 agosto u.s. possono inoltrare un’istanza attraverso il canale telematico appositamente istituito: i datori di lavoro devono compilare il nuovo modulo “Riduzione Edilizia”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende” del sito internet dell’Inps.

Le domande presentate, dopo controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto, verranno definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro sarà aggiornata in modo che possa accedere alla riduzione contributiva. L’esito si può visualizzare all’interno del Cassetto.

Si precisa che il diritto e la misura della riduzione contributiva (leggi Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile) si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre p.v.: entro tale data dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa in vigore, che a sua volta l’Inps comunicherà con apposito messaggio.

NOTA
*Istruzioni e esemplificazioni di calcolo sono illustrate dall’Istituto di previdenza nel 1995 con circolare n. 209 e da ultimo con circolare n. 154 del 14-12-2011.

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