L’INPS, attraverso la sua circolare n. 28 del 18 febbraio 2013 intitolata come “Art. 29 d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2012. Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012”, intende fare un riepilogo della normativa che regola la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, oltre a fornire indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012.
Infatti, per via delle continue modifiche apportate alla normativa, il nostro Ente previdenziale intende così fare il punto della situazione del settore a riguardo degli aspetti previdenziali e contributivi.
Ricordiamo che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2012, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
L’INPS, poi, approfitta della circolare per mettere in evidenza le nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.
Non solo, pare anche opportuno precisare che il beneficio in questione consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali: non risultano coinvolti i lavoratori a tempo parziale.
Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2012.
L’INPS precisa che l’agevolazione
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile