Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 2 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella misura dell’11,50 per cento.
Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della legge n. 341 del 1995.
Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante nell’anno 2009 si sia registrata una crisi  dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, fissata con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.
In base al comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2.
Secondo queste disposizioni normative, i datori di lavoro esercenti attività di tipo edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore  previste  dai  contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze.
In sostanza, i datori di lavoro esercenti attività  edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.