L’eventuale rigetto dell’istanza di riconoscimento dei benefici e delle agevolazioni della pensione anticipata, presentata dai c.d. lavoratori usuranti, non è impugnabile, ma è soggetta comunque al riesame presso l’Inps, su istanza del soggetto interessato. A spiegarlo è lo stesso istituto previdenziale con il messaggio n. 14703 / 2012, illustrando le indicazioni del ministero del lavoro. Cerchiamo allora di comprendere quali siano i benefici per i lavoratori usuranti, perché si può fare il riesame e non il ricorso, e come proporre l’istanza.
Ricordiamo anzitutto che per ottenere le agevolazioni, i lavoratori interessati al beneficio sono tenuti a presentare una specifica domanda, che va trasmessa, completa di documentazione, entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolanti. La domanda va presentata all’istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione, nonché dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda.
La domanda di cui sopra può essere rigettata se mancano dei documenti minimi o se non sono stati svolti tutti i lavori usuranti richiesti. Contro tali provvedimenti di reiezione non può essere proposto un ricorso al comitato regionale del lavoro (i ricorsi non si riferiscono al motivo attinente al merito delle domande) ma può essere proposto un riesame alle sedi dell’Inps.
Se tuttavia il lavoratore ha già presentato ricorso al comitato regionale contro il rigetto dell’istanza, non dovrà fare una nuova richiesta di riesame all’Inps, ma dovrà attendere dallo stesso istituto previdenziale una lettera con l’invito a presentare una nuova e ulteriore documentazione utile per il riesame. Chi invece è in attesa della decisione sulla domanda di beneficio usurante, dovrà eventualmente attendere l’informativa Inps, che potrà comunicare l’improcedibilità della domanda e la possibilità di procedere in riesame. Si avranno così 30 giorni di tempo per promuovere la nuova istanza.