Ennesima fumata nera della riforma Brunetta che ha dettato nuove norme per la Pubblica Ammnistrazione. Dopo i provvedimenti dei Tribunali del lavoro di Torino e Salerno è in arrivo anche la sentenza del Tribunale di Trieste.
Secondo i giudici della città di San Giusto non è possibile applicare i contenuti della riforma Brunetta ai contratti del lavoro in corso, ma la sua efficacia potrà essere recepita solo dai nuovi contratti: insomma, non è possibile cambiare in corsa le regole del gioco.
Così, per il momento non è possibile applicare le norme previste dal decreto 150/2009, è questa, in buona sostanza, la decisione del Tribunale di Trieste che ha censurato la condotta antisindacale del comune della stessa città colpevole di aver modificato la macrostruttura dell’ente senza il confronto con il sindacato e decidendo in maniera unilaterale.
Il Tribunale ha deciso che il contenuto degli articoli 34 e 54 del decreto 150/2009 non possono trovare immediata applicazione anche se la circolare n. 7/2010 ha disposto il contrario.
Ricordiamo che, secondo il citato decreto, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità , oltre alla direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
Secondo quanto stabilisce la riforma Brunetta sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Il Tribunale di Trieste ha ritenuto imperante il contenuto dell’articolo 65 del citato decreto che regola le disposizioni transitorie.
In effetti, il Tribunale ha stabilito la piena efficacia delle norme transitorie in fatto di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti.
Secondo queste norme entro il 31 dicembre del 2010, le parti dovranno adeguare i contratti collettivi integrativi, mentre per la piena efficacia delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si dovrà aspettare la tornata contrattuale successiva a quella in corso.