Dal prossimo 18 luglio entra in vigore la norma sulle dimissioni presentate dal lavoratore dipendente e, in base alle norme introdotte, si prevede di sospendere la loro efficacia sino alla loro convalida. In questo modo sarà introdotto un periodo transitorio dove sarà possibile il ripensamento del lavoratore, questo periodo sarà compreso tra la cessazione formale del rapporto e la convalida.
Da più parti si sente l’esigenza di avere chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali visto che la volontà del Governo Monti, e in modo particolare del Ministro del Lavoro, è quella di contrastare il ricorso alle cosiddette dimissioni in bianco. Con il termine di dimissioni in bianco ci si vuole riferire ad una pratica utilizzata da alcuni datori di lavoro per allontanare dalla propria azienda certi lavoratori in base ad alcune condizioni, ovvero il procedimento si basa su una lettera di dimissioni volontarie, senza data, che il datore di lavoro fa firmare al lavoratore al momento dell’assunzione e la data verrà messa al momento delle dimissioni.
È chiaro che una procedura di questo tipo intende colpire le lavoratrici in stato di gravidanza o in presenza di infortuni o lunghe malattie. Ricordiamo, a questo proposito, che il nostro legislatore ha voluto già da tempo disciplinare la materia con la legge 188/2007 intitolata come “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera”,cercando di tutelare una grande massa di lavoratori: da quelli subordinati a quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino ai collaboratori occasionali.
Successivamente la legge 188/2007 venne poi abrogata ma il tema torna in auge grazie alla volontà del ministro del Lavoro Elsa Fornero. Infetti, con il nuovo provvedimento occorre ottenere la preventiva convalida, ossia in caso di dimissioni durante il periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino o, in modo analogo, nei primi tre anni di permanenza nel nucleo familiare la lettera di dimissioni deve essere convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro.