La Riforma del lavoro ha modificato la disciplina dei rapporti di collaborazione fra Partite Iva e aziende, anche per i professionisti.
Le nuove norme sono già in vigore per le nuove collaborazioni e per le collaborazioni già attive partiranno dal 18 luglio 2013. Da precisare che le novità introdotte dalla Riforma del lavoro per i Professionisti a Partita Iva apporteranno molti cambiamenti alle modalità con le quali si determina una collaborazione di lavoro come coordinata e continuativa o meno.
Infatti, in base alla versione definitiva del Decreto Fornero, la collaborazione va considerata definitiva coordinata e continuativa se sono presenti anche solo due dei tre criteri stabiliti: la collaborazione deve avere una durata totale maggiore di 8 mesi nell’arco di un anno solare; il corrispettivo del professionista deve rappresentare almeno l’80% del totale dei corrispettivi percepiti in un anno dal professionista (anche nei casi in cui la fatturazione viene fatta a più soggetti che condividono gli stessi interessi); il professionista deve avere una postazione di lavoro fissa presso l’azienda con la quale collabora.
Con questo contrasto alle “false partite Iva”, attualmente molti professionisti non rientrano nella Riforma Fornero e sono esenti da partita Iva. E precisamente:
*i professionisti che svolgono lavoro di collaborazione in attività professionali per le quali sono iscritti ad un Ordine, Registro, Albo, Ruolo o Elenco professionale qualificato, per cui architetti, ingegneri e geologi non dovrebbero avere variazioni di rilievo nelle collaborazioni con le imprese;
*i professionisti con partita Iva che svolgono lavori con competenze di alto livello acquisite mediante percorsi di studi specifici e aventi quale scopo precipuo lo svolgimento completo di queste attività;
*i professionisti che hanno un reddito annuo proveniente dal loro lavoro autonomo non inferiore ai 18.663 euro, per l’anno in corso; in questo caso, il committente deve dimostrare che fra l’azienda e il professionista con Partita Iva esiste un rapporto di collaborazione reale e non di altro tipo.
Per le aziende che non rispettano le norme dettate dalla Riforma del lavoro e proseguono con un professionista una collaborazione coordinata e continuativa fittizia, cioè una collaborazione a Partita Iva, sono previste pesanti sanzioni. Queste aziende devono al lavoratore a Partita Iva gli oneri contributivi che spettano per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata Inps che per legge sono a carico del lavoratore.
Le “false partite Iva” diventano contratti co.co.pro. con Partita Iva solo quando il rapporto di collaborazione riguarda un progetto specifico. In mancanza di un progetto specifico, la collaborazione diventa un contratto a tempo indeterminato che decorre dalla data di costituzione del rapporto o dalla data della prima fattura.