L’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), oltre alla mini-ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) al via dal 1° gennaio 2013, sarà applicata anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti a tempo determinato oltre che al Pubblico impiego.
In base all’art. 2, comma 1, Legge n. 92 del 28 giugno 2012, dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta anche l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) a regime, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione non agricola e la mobilità, nel caso che nella stessa data si verifichi per il lavoratore uno stato di disoccupazione.
Si tratta, quindi, di un nuovo sostegno al reddito, che spetterà a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano sottoscritto un rapporto di lavoro subordinato al momento dell’adesione o dopo il rapporto associativo, ed i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Per esercitare il diritto all’ASpI, l’assicurazione sociale a sostegno dei disoccupati i lavoratori devono aver perduto il lavoro indipendentemente dalla propria volontà, oltre ad avere, in base al comma 4, specifici requisiti che di seguito riportiamo: *stato di disoccupazione (articolo 1, comma 2, lettera c, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni); *almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
Non possono fruire dell’indennità in oggetto, gestita dalla “Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” dell’INPS, i lavoratori che abbiano perduto il lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, tranne nei casi in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c.) c/o la DTL, in seguito a licenziamento per giustificati motivi economici.
L’ASpI spetterà otto giorni dopo la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o la presentazione della domanda online all’INPS e decade se la domanda non viene presentata entro due mesi dalla data di diritto all’indennità. Se il lavoratore trova un’altra occupazione con contratto di lavoro subordinato, l’indennità sarà sospesa d’ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Se invece la sospensione è inferiore ai sei mesi, l’indennità riprenderà il decorso dal momento in cui è stata sospesa.