La Guida alla Riforma del Lavoro (si tratta di una riforma convertita in legge il 3 marzo dalla Camera) rielaborata dal sole24ore è molto interessante. Per questo, ve la riproponiamo:
– Lavori usuranti (articolo 1).
Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette “finestre”). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
– Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Welfare (articolo 2).
Delega al Governo per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Welfare e per la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero di Via Veneto. La delega dovrà essere esercitata entro un anno. L’intervento riguarda, in particolare, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l’Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Viene demandato a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell’amministrazione centrale della salute.
– Commissione di vigilanza sul doping (articolo 3).
Sarà composta da 16 membri, di comprovata esperienza professionale, dieci dei quali nominati da Palazzo Chigi.
– Lotta al lavoro sommerso (articolo 4).
Novità in materia di sanzioni relative all’impiego di lavoro irregolare. La novella si riferisce all’impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. Negli altri casi di lavoro “sommerso”, oltre alle sanzioni previste, si applica anche una sanzione amministrativa fino a 12mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è fino a 8mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Tutte queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Si prevede, infine, che nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro.
– Adempimenti pubblica amministrazione (articolo 5).
Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra le novità, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
– Medico di casa per le squadre all’estero (articolo 6).
Il medico di casa potrà esercitare la sua attività presso la delegazione sportiva anche, eventualmente, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio o professionali rilasciati da autorità estere e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. Si specifica, comunque, che i professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
– Orario di lavoro (articolo 7).
Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell’orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Si rifanno il look anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero. Si chiarisce, però, che tutte le novità in arrivo possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve, comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.
– Università (articoli da 8 a 12).
Arrivano una serie di norme che interessano gli atenei. Intanto, si prevede che l’elettorato passivo è esteso, anche, ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per 2 votazioni del quorum previsto per l’elezione. Niente turn over, poi, per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, si chiarisce che la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione. Vengono abrogate, poi, alcune norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari e in caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, la citata Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.
– Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 13).
Si interviene sul delicato tema della mobilità di personale tra comparti pubblici. Si prevede, in particolare, che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applichino le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del Dlgs 165/2001. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente collegato, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso sulla base delle nuove norme. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano a essere disciplinati dalle originarie fonti.
– Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 15 e 17).
Si prevede, in particolare, che i dirigenti di seconda fascia “prestati” alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a 3 anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L’innovazione vale per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l’entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio in attuazione della legge 233/2006 e della legge 286/2006, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’intervento costa circa 3 milioni di euro, che saranno tolti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.
– Part time nel pubblico impiego (articolo 16).
In sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al part time nel pubblico impiego, introdotta dal decreto legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell’entrata in vigore del decreto n. 112. Ciò, però, può essere fatto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
– Aspettativa (articolo 18).
Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
– Forze armate, di Polizia, Vigili del Fuoco (articolo 19).
Introdotto il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene attribuito al Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini dell’attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.
– Prevenzione infortuni sul lavoro (articolo 20).
Si precisa che la legge 51/55, sulla prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, si applica oltre che agli aeromobili, anche, al naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.
Tratto da: www.ilsole24ore.com
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