Le novità della Riforma Lavoro che riguardano i lavoratori del settore edile definiscono nuove regole in particolare per il contributo di licenziamento in caso di chiusura cantiere, l’indennità speciale edile, anzi lo stop all’indennità in oggetto. Ma ce ne sono altre che di seguito vi indicheremo in dettaglio.
Su richiesta dell’Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, in caso di licenziamento, la norma introduce, dal 1° gennaio 2013 e per i lavoratori del settore edile, un contributo di licenziamento pari a mezza mensilità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da versare al momento della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non per dimissioni ma per causa diversa.
Per il periodo 2013-2015 questo contributo decade in caso di licenziamenti causati da cambi di appalto con assunzioni presso altri datori di lavoro. In caso di interruzione del rapporto di lavoro “per completamento attività e chiusura cantiere” il lavoratore edile non avrà diritto a nessun contributo.
Per quanto riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali, viene introdotta l‘Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), che sostituisce l‘indennità di disoccupazione speciale edile (contributo dello 0,80%).
È stato eliminato anche il regime di decantierizzazione oggi abbastanza in uso per le grandi opere e che nel Sud Italia consente un regime speciale di disoccupazione della durata massima di 27 mesi.
Viene inoltre cancellata la cassa in deroga, molto utilizzata nel settore edilizio, mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell’1,4%. I contributi per la cassa integrazione non cambiano: oggi arrivano al 5,2%, poi stop.
Anche *la disciplina della responsabilità solidale per i trattamenti retributivi negli appalti viene cambiata. La norma del Decreto Semplificazioni rimane confermata, ma viene introdotta la possibilità per i contratti collettivi di settore di stabilire delle eccezioni in deroga a quanto disposto dalla legge.
Inoltre, la nuova norma prevede, per il committente imprenditore portato in giudizio dal dipendente, la possibilità di chiedere prima una rivalsa sul patrimonio dell’appaltatore e del subappaltatore.
*NOTA
Si ricorda che, in base alla disciplina della responsabilità solidale, il committente imprenditore, l’appaltatore e il subappaltatore sono obbligati verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell’appalto.
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