Molte delle norme introdotte dalla riforma del lavoro hanno avuto e avranno notevoli ripercussioni sulla disciplina previdenziale e pensionistica, in seguito a modifiche di grande impatto sulla vita presente e futura dei lavoratori di ogni categoria.
In particolare, la riforma modifica l’attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, creando un nuovo ammortizzatore sociale, Aspi-Assicurazione Sociale per l’Impiego, in sostituzione dell’indennità di mobilità e dell’indennità di disoccupazione.
Rientrano nell’Aspi tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, il personale artistico e i soci lavoratori di cooperativa ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e degli operai agricoli, per i quali saranno applicate le attuali disposizioni per la disoccupazione agricola.
I requisiti per l’accesso all’indennità Aspi sono gli stessi di quelli attualmente necessari per l‘indennità di disoccupazione, ovvero deve trattarsi di stato di disoccupazione involontaria e aver accumulato almeno 2 anni di assicurazione e 1 anno di contributi nei due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
I lavoratori che si sono dimessi o hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro non possono fruire dell’Aspi per i due anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione, a meno che non si siano dimessi per giusta causa o in caso di risoluzione consensuale dopo l’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall’art. 7 della L. 604/1966.
L’importo dell’indennità Aspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, ma diminuisce del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un altro 15% dopo il dodicesimo mese.
L’indennità Aspi non è soggetta a prelievi contributivi. I contributi figurativi sono riconosciuti in base ai periodi di fruizione dell’indennità e sono utili per la maturazione e quantificazione dei trattamenti pensionistici, a meno che la normativa richieda il computo solo della contribuzione effettiva.
Attualmente l’indennità di disoccupazione copre per 8 mesi i soggetti di età inferiore a 50 anni e per 12 mesi i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, la durata massima del trattamento Aspi sarà valutata in base all’età del lavoratore e dal 1° gennaio 2016, con l’entrata a regime della norma, la nuova indennità di disoccupazione Aspi sarà di 12 mesi massimo per i lavoratori di età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore all’età citata.
L’indennità di disoccupazione Aspi spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, a condizione che non cambi lo stato di disoccupazione. I lavoratori, per fruire dell’indennità, devono presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla data in cui spetta il trattamento, altrimenti il diritto decade.
APPROFONDIMENTI
*Riforma Lavoro, ASpI e mini-ASpI nelle Pubbliche Amministrazioni
*Riforma del lavoro, nuove indicazioni sull’Assicurazione sociale per l’Impiego
*Mini-Aspi, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti