Dal 1° gennaio 2013 verrà introdotta la mini-ASPI, ovvero il trattamento ASPI a requisiti ridotti a tutela dei lavoratori che abbiano all’attivo almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi.
Si tratta di un nuovo ammortizzatore che sostituirà l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti a condizione che permanga lo stato di disoccupazione. La mini-ASPI sarà corrisposta a cadenza mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, previa detrazione dei periodi di indennità di disoccupazionedi cui il lavoratore ha eventualmente fruito nel periodo.
Le disposizioni non cambiano rispetto all’ASPI per quanto riguarda il presupposto dello stato di disoccupazione, l’ambito di applicazione, l’importo, le modalità di calcolo, i requisiti per l’accesso, le ipotesi di sospensione e riduzione. Infatti, vige sempre la regola in base alla quale se il lavoratore assicurato trova una una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato l’indennità di disoccupazione viene sospesa d’ufficio, in base a comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 5 giorni. Alla fine del periodo di sospensione, l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Un altro chiarimento. Dal 1° gennaio 2013, dovrà essere versata un’aliquota contributiva pari all’1,31%, che viene estesa ai rapporti di apprendistato e attualmente è compresa nell’aliquota dell’1,61% contro la disoccupazione involontaria. Tuttavia, si registra un appesantimento dell’onere contributivo sui contratti a tempo determinato, in quanto dal 1° gennaio 2013 sarà introdotto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione a fini previdenziali.
La riforma del lavoro prevede la restituzione del contributo addizionale, riferito alle ultime 6 mensilità, nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato e superi il periodo di prova. La norma è valida anche se il datore di lavoro assume il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente impiego a termine.
La riforma del lavoro introduce anche, dal 1° gennaio 2013, un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro in tutti i casi in cui un contratto a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, cessi per cause diverse dalle dimissioni. Il contributo sarà pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, anche per i periodi di lavoro a termine.
Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se si è restituito il contributo addizionale. Per il periodo 2013-2015, in via provvisoria, il contributo in esame non è dovuto per licenziamenti causati da cambi di appalto e successive assunzioni presso altri datori di lavoro e per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato causa completamento attività e chiusura del cantiere. Una norma applicata in particolare al settore edile e basata su precise clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
APPROFONDIMENTI
*Mini-Aspi, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
*Aspi, assicurazione sociale per l’impiego: la misura dell’indennità
*L’assicurazione sociale per l’impiego, il nuovo strumento del mercato del lavoro