Collaborazioni con partita Iva escluse dalla presunzione se il reddito supera 18.000 euro. Escluse anche le prestazioni degli iscritti ad ordini professionali.
I rapporti di lavoro con partita Iva non si considerano rapporti di collaborazione, ovvero non c’è presunzione di un contratto parasubordinato a progetto o subordinato e quindi sono esclusi dall’applicazione della norma in presenza di requisiti specifici:
*sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
*sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233), ovvero il livello minimo imponibile della Gestione Commercianti.
Pertanto, se il lavoratore con partita Iva ha un reddito annuo non inferiore a 18.663 euro, calcolando 14.930 euro x 1,25, è escluso dall’applicazione della norma e quindi dalla presunzione di contratto subordinato e il suo reddito si riferisce all’anno in cui inizia il rapporto di collaborazione.
Altra novità della riforma del lavoro. Come precisato in apertura, sono escluse dall’applicazione della norma e quindi dalla presunzione di contratto subordinato le prestazioni degli iscritti ad ordini professionali.
La presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
“non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali”.
Quindi, secondo le nuove disposizioni dettate dalla riforma del lavoro, tutti i professionisti iscritti agli ordini professionali sono esclusi dai requisiti di durata di 8 mesi, dell’80% della retribuzione e della postazione fissa. Tuttavia la legge dettata dalla riforma del lavoro pone dei limiti: i professionisti sono esclusi dall’applicazione della norma solo per le attività professionali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Non sono escluse tutte le altre attività, pur se svolte da un professionista iscritto all’ordine.