La riforma lavoro ha modificato sostanzialmente il contratto di lavoro intermittente allo scopo precipuo di combatterne l’utilizzo elusivo, molto comune in quest’ambito di lavoro.
Ma cos’è per il lavoratore un contratto di lavoro intermittente? È un contratto che prevede la prestazione lavorativa a chiamata. Ovvero un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che ne utilizza la prestazione lavorativa a chiamata ma non ha l’obbligo di garantirgli una continuità o una retribuzione, tranne l’indennità di disponibilità se il lavoratore sceglie di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
La riforma del lavoro Fornero sul lavoro intermittente ha introdotto la comunicazione preventiva allo scopo di combattere l’utilizzo elusivo del contratto di lavoro intermittente, un ambito molto propenso alla copertura del lavoro in nero, con prestatori di lavoro di fatto presenti al lavoro ma non dichiarati.
La riforma ha anche modificato i casi in cui è ammesso il lavoro intermittente. Dal 18 luglio 2012 ci sono nuovi limiti di età: i prestatori di lavoro intermittente devono avere meno di 24 anni o più di 55 anni. Ha abrogato anche l’articolo che consentiva le prestazioni per determinati periodi nell’arco della settimana, del mese e dell’anno.
La legge Fornero non prevede i normali periodi transitori per l’applicazione delle nuove norme per il lavoro intermittente, che vanno applicate subito senza dar tempo ai datori di lavoro e intermediari di adeguarvisi. E i vecchi contratti che non sono in linea con le nuove regole sul lavoro intermittente entro il 18 luglio 2013 non avranno più alcun effetto.
La legge Fornero, infatti, prevede che “i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 (le novità della riforma lavoro), cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Comunque, il Ministero del Lavoro riconosce al lavoro intermittente il ruolo di contratto flessibile e le nuove norme in proposito eviteranno gli abusi nel suo utilizzo.
Per quanto riguarda la novità della comunicazione preventiva, i datori di lavoro devono ora comunicare via sms, fax, o email alla Direzione territoriale del lavoro la chiamata del lavoratore, singola o plurima nei 30 giorni. E devono farlo prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.
In attesa che il Ministero stabilisca le procedure per la comunicazione preventiva, la Direzione Generale delle attività ispettive ha rivolto ai propri ispettori l’invito ad usare la
“massima prudenza e cautela nell’identificazione dei fenomeni sanzionatori in quanto va comunque assicurata la semplificazione degli adempimenti comunicativi proprio in relazione alla specificità dell’istituto che nasce per far fronte a esigenze organizzative e produttive anche contingenti e non sempre preventivabili”.