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Riforma del lavoro, nuovi limiti sull’associazione in partecipazione

 La riforma del lavoro ha posto dei limiti nell’ambito dell’associazione in partecipazione: tutela, infatti, le piccole aziende fino a tre associati. Un limite oltre il quale scatta l’assunzione a tempo indeterminato, tranne che per i parenti e i contratti certificati.

La norma riguarda sia l’associazione in partecipazione in cui l’apporto dell’associato è costituito solo dal lavoro sia quella in cui l’apporto è misto, ovvero quando l’associato apporta sia il lavoro che il capitale. I limiti si applicano in particolare ai casi in cui l’associato apporta anche il lavoro, oltre al capitale. Si precisa, comunque, che i nuovi limiti sull’associazione in partecipazione hanno lo scopo di evitare eventuali comportamenti elusivi.

Perché il limite dei tre associati. Perché, secondo il comma 28 dell’articolo 1 gli associati non possono essere più di tre e se questo limite viene superato, l’assunzione a tempo indeterminato scatta per tutti i contratti in corso non solo per il quarto contratto. È escluso dai limiti l’associato che ha con l’associante vincoli di parentela, quali matrimonio; parentela entro il terzo grado (figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni); affinità entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati).

Esclusi anche, in base al comma 29 dell’articolo 1, alcuni contratti in corso prima dell’entrata in vigore della riforma. Nello specifico, fanno eccezione alla regola, ”fino alla loro scadenza”, i contratti in corso che, al 18 agosto 2012, erano ”certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Ci riferiamo alle procedure di certificazione che, in base alla norma citata, possono riguardare varie tipologie contrattuali, quali i contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, e che vanno attuate con il supporto di organismi abilitati, quali direzioni del lavoro, enti bilaterali, università. Oltre all’associazione in partecipazione.

Scatta la trasformazione a tempo indeterminato anche quando il contratto di associazione in partecipazione (sempre quando è in corso anche un apporto di lavoro) viene instaurato senza ”un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare”, oppure ”senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile”. Secondo lo stesso articolo del codice civile, l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno”.

L’assunzione con contratto dipendente scatta anche quando l’apporto di lavoro dell’associato non presenta requisiti specifici di competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi specializzanti, ovvero non presenta capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso importanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività” (art. 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”).

NOTE
*Le nuove norme sostituiscono il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che aveva lo stesso obiettivo di contrastare comportamenti elusivi.
*L’aliquota per la gestione separata dell’INPS viene adeguata alla misura delle collaborazioni a progetto: pari al 33% nel 2018 (contro l’attuale 26,72%) per chi non è iscritto ad altre forme assicurative e al 24%, sempre al 2018 (dall’attuale 18%) per gli iscritti.

APPROFONDIMENTI
*Riforma del lavoro 2012, l’associazione in partecipazione
*I criteri per identificare un contratto di associazione in partecipazione

*L’associazione in partecipazione

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