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Riforma pensioni per i consulenti del lavoro

 E’ praticamente pronta la riforma delle pensioni per i consulenti del lavoro. La commissione che si occupa della procedura di revisione del sistema pensionistico per questa categoria di liberi professionisti ha infatti portato a termine l’intervento di review, da votare da parte dell’assemblea dei delegati nella data del prossimo 28 giugno e, quindi, inviato ai ministeri vigilanti per il via libero definitivo. Se tutto andrà per il verso giusto, la riforma entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013.

Nonostante manchi ben più di un mese all’assemblea, i termini della riforma sono praticamente tutti noti. A variare è fondamentalmente il sistema di calcolo delle prestazioni, che oggi viene determinato in misura fissa. In futuro, invece, si passerà al metodo contributivo, come peraltro suggerito dalla riforma del lavoro del ministro Fornero. L’applicazione del nuovo metodo di calcolo avverrà inoltre nel rispetto delle anzianità maturate, e quindi varrà solamente per il futuro.

Il contributo soggettivo è oggi stabilito in misura fissa, distinto per anzianità di iscrizione all’ente di previdenza, al di là della capacità reddituale dei singoli iscritti. Dall’anno prossimo il versamento alla cassa previdenza verrà invece determinato in misura percentuale nel 12% del reddito professionale, con una misura minima pari a 2 mila euro, e una misura massima di 11 mila euro.

Non vi sono invece novità rilevanti per quanto concerne il contributi integrativo, a carico del cliente, che il professionista riscuoterà in fattura e riverserà all’ente: l’attuale percentuale del 2% sarà innalzata al 4% (con un minimo di 300 euro), di cui il 3% valorizzato in termini previdenziali e l’1% utilizzato per ristabilire l’equilibrio del sistema.

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Infine, per quanto concerne l’aumento dell’età pensionabile, è reso noto che lo stesso sarà graduale nel tempo, con passaggio a 66 anni nel 2013, e innalzamento di un anno di età ogni tre anni di tempo. L’età di pensionamento per anzianità verrà portata a 60 anni con (graudale) requisito minimo di 40 anni di contribuzione, contro i 35 di oggi.

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