Il Garante per la Privacy ha reso noto con Newsletter Garante Privacy del 4 febbraio 2011 n. 345, che la rilevazione delle presenze dei dipendenti in una azienda, attraverso la lettura delle impronte digitali (c.d sistemi biometrici), è consentita solo per presidiare gli accessi ad aree meritevoli di protezione proprio per la natura dell’attività esercitata.
Le aziende devono, però, dimostrare che la raccolta delle impronte digitali sia necessaria e proporzionata all’esigenza aziendale.
Occorre dimostrare, quindi, che non esistono sistemi alternativi, meno invasivi, per raggiungere la finalità di controllo dei dipendenti.
Con questa motivazione, il Garante per la Privacy ha respinto le richieste di verifica preliminare con le quali due società – una impresa di autotrasporti e la sua capogruppo – chiedevano di poter usare un meccanismo di autenticazione biometrico.
Queste società richiedevano al Garante l’autorizzazione ad usare tale meccanismo per evitare lo scambio di badge tra gli autisti attestanti la presenza in servizio, e per avere maggiori garanzie per l’incolumità degli utenti e del personale viaggiante.
Nel corso dell’istruttoria è però emerso che i tradizionali metodi di controllo erano più che sufficienti a garantire la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, evidenziando la mancata necessità di introdurre sistemi così invasivi.
Per maggiori informazioni si rimanda al Garante Privacy.