Cambia la modalità di ottenere il rimborso dei buoni lavoro, o voucher. Infatti, qualora si intendesse chiedere il rimborso di voucher non utilizzati emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, si ha l’obbligo di riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti.
L’Inps, attraverso il suo portale istituzionale, ricorda che al cliente saranno rimborsati 9,50 euro per ogni 10,00 euro di rimborso richiesti.
Per ottenere il rimborso, ricordiamo che il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher, direttamente dal tabaccaio ogni richiesta può essere effettuata ed evasa direttamente dal tabaccaio per un importo non superiore a 500,00 euro.
Ad ogni modo, l’Inps ricorda che occorre anche rispettare una condizione essenziale, ovvero l’assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile.
Per questa ragione, si ricorda che, qualora risulti attivata una dichiarazione di prestazione, il committente deve annullarla specificatamente secondo questa procedura
- se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato INPS INAIL, Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede INPS;
- se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione.
Il nostro Istituto previdenziale ricorda, però, che se non fosse possibile procedere al rimborso, la nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione.