Buona notizia per i lavoratori che possono così beneficiare di un contributo economico finalizzato all’adozione internazionale.
Cisl scuola informa che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 4.8.2011 e 3.2.2012 aventi rispettivamente per oggetto la concessione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a € 70.000,00 e la proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale previsto dall’art. 2, comma 1, del DPCM 4.8.2011.
Il DPCM 4.8.2011 dispone la concessione, a seguito di apposita istanza, di un rimborso delle spese sostenute per adozione da genitori adottivi – residenti sul territorio nazionale e con reddito complessivo fino a € 70.000,00 – che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo (ex lege 184/83) di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1°.1 ed il 31.12.2010 ovvero tra il 1°.1 ed il 31.12.2011.
L’ammontare delle spese rimborsabili è pari al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro o del 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro. Si ricorda che ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007. Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per dette adozioni internazionali – già previsto per il 31.12.2011 – è prorogato al 30.4.2012 dal successivo DPCM 3.2.2012.
Alla domanda deve essere presentata una copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa ai redditi conseguiti nell’anno di autorizzazione all’ingresso del minore in Italia da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni.
In caso di adozione pronunciata all’estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all’istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonchè copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di
rimborso, da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo.