Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA e la Confcommercio Imprese per l’Italia hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.-Uil, hanno sottoscritto l’accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore turismo.
L’accordo siglato tra le diverse compagini sindacali stabilisce che l’intervallo previsto alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 bis del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 e convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. È fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ossia trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, rientrano tra i casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.
L’articolo 46 bis lettera a) prevede che
a) all’articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita` di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale»
L’accordo sottoscritto tra le parti si applica ai contratti individuali sottoscritti sino al 30 giugno 2013 ed entro questa data le parti dovranno incontrarsi al fine di verificare le condizioni dell’eventuale continuità applicativa dell’intesa.
L’articolo 46 bis è intitolato come “Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro” e ha impatti su diversi istituti normativi.
Infatti, la lett b) modifica l’accordo di lavoro che riguardano i rapporti, ad esempio, di collaborazione
b) all’articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
“i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato” »;
c) all’articolo 1, comma 26, capoverso “Art. 69-bis”, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi»