Mentre alcun organizzazioni sindacali hanno rinnovo i loro contratti di lavoro, altri non ci pensano nemmeno rinviando le decisioni in un prossimo futuro per via della pesante crisi economica ancora in atto.
Infatti, a questo riguardo possiamo, senza dubbio, ricordare che gli autotrasportatori dovranno ancora aspettare per vedere la loro condizione economica variare visto che è stato rinviato il rinnovo del loro contratto collettivo di lavoro.
In realtà, è stato trovato un accordo transitorio che rinvia ai prossimi mesi la definizione del loro nuovo contratto. Così come si è posto in evidenza, nelle trattative sul rinnovo del contratto collettivo del settore dell’autotrasporto le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro hanno trovato un punto di accordo.
Le organizzazioni dei lavoratori, con estremo senso di responsabilità, hanno accettato la richiesta di rinviare al maggio 2013 l’erogazione automatica della quota di incremento economico: una decisione sofferta ma necessaria per via della difficile situazione economica delle imprese che incontrano difficoltà a far quadrare i conti e del Paese che si trova ancora in recessione economica.
In tema di trasporto, pare evidente mettere in risalto che, in materia di RCA auto, ritornano i 15 gg di proroga della scadenza del contratto assicurativo.
A questo riguardo, il nostro legislatore ha deciso di ritornare indietro rispetto alla sua decisione originaria, ovvero l’applicazione, per legge, da tutte le compagnie e non più in base alla loro discrezione.
L’emendamento è stata presentato dal Governo inserendolo nel testo di conversione in legge del Decreto Sviluppo, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre.
Infatti, grazie alla presenza dell’articolo 170-bis, in cui dopo aver ricordato che il contratto dell’RCA auto dura un anno e non può essere tacitamente rinnovato, si aggiunge:
L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza