In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, è stato deciso di posticipare dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale.
Ricordiamo che questa decisione dell’Agenzia delle Entrate è relativa al sostituto d’imposta che ha attuato, nei mesi di gennaio e febbraio, la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello precedenti alla decisione. In questo modo il sostituto di imposta dispone di più tempo per rimediare, senza applicazione di sanzioni, alla non corretta applicazione della imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva ì relativa agli emolumenti relativi alla produttività aziendale – Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011).
Si ricorda che una precedente circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011 è stata emessa per via delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale. In quella circolare era stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
Condizione necessaria della disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.
Con questa nuova decisione si concede più tempo per sanare la posizione fiscale.