Lo scorso 24 marzo 2012 è stato siglato l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali rappresentate da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Così come prevede il nuovo Testo unico sull’apprendistato (così come riportato dal D. L.vo n. 167/2011), l’accordo prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori: l’intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
La nuova intesa prevede interessanti novità in materia di apprendistato tanto che le aziende sono chiamate ad investire sull’attuazione di un nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente nella gestione del nuovo contratto con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno conseguire.
La modifica delle durate del contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dall’articolo 4, II comma, del decreto legislativo n. 167/2011, nei fatti ha comportato la riduzione dei termini per i livelli da II al IV, secondo le scadenze così come indicato, ovvero:
- II livello con durata 36 mesi
- III livello durata 36 mesi
- IV livello durata 36 mesi
- V livello durata 36 mesi
- VI livello durata 24 mesi
L’accordo ha, inoltre, recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, individuando una serie di figure chiave per i settori del terziario, distribuzione e servizi per le quali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato di durata pari a 48 mesi (che si riducono a 42 per la seguente figura di IV livello: specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita).