La Covip ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sul riscatto dei fondi pensione con i periodi di cassa integrazione salariale e di mobilità.
A questo proposito, la Covip ha voluto dare risposta ad un gruppo di iscritti ad un fondo pensione, già assoggettati alla procedura di cassa integrazione guadagni per i dipendenti di una società in amministrazione straordinaria, che in pendenza della procedura di cassa integrazione guadagni hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende del settore e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi, abbiano chiesto il rientro nella procedura di cassa integrazione.
In questa particolare situazione, alla Covip è stato chiesto se nel computo del termine di dodici mesi di cassa integrazione guadagni che consente di attivare il riscatto parziale della posizione individuale così come prevede il d.lgs. n. 252 del 2005, possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro.
La Covip ha precisato che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista per la sola causale dell’inoccupazione, è stata estesa, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel documento “Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni”, adottati il 28 novembre 2008.
Infatti, nel documento si precisa che possono manifestarsi due distinte ipotesi di riscatto parziale riconducibile alla cassa integrazione. Nel primo caso, si è reputato che il riscatto parziale possa essere esercitato qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall’assoggettamento del lavoratore interessato a una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa procedura.
Nel secondo caso, si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche qualora non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa.