A volte, e in questo particolare periodo storico non è certo una rarità, il lavoratore può avere l’esigenza di attingere al suo fondo pensione per coprire proprie necessità o della sua famiglia: in questo caso si parla di riscatto della propria posizione contributiva.
In effetti, può succedere che il lavoratore che si trovi in mobilità possa richiedere ai gestori del fondo di riscattare, anche parzialmente, la posizione individuale maturata.
A questo proposito l’attuale normativa consente il riscatto per una misura pari al 50% del capitale accantonato e su questa quota deve essere operata, a cura di gestori del fondo, una trattenuta fiscale pari ad una incidenza che è messa in relazione al periodo di accantonamento della contribuzione. Per la precisione, si applica una trattenuta a titolo di imposta nella misura del 15% sulla contribuzione accantonata dopo l’anno 2006. Il gestore applica una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un massimo del 6%.
Qualora, però, il lavoratore avesse la necessità di riscattare l’intera posizione maturata allora la trattenuta fiscale diventa pari al 23%.
Diversi consulenti suggeriscono di presentare la richiesta di riscatto in due tempi successivi, ossia in prima battuta è consigliabile richiedere il riscatto parziale perché, in questo caso, sarà operata la trattenuta del 15% e successivamente, dopo un breve periodo temporale, può essere avanzata la richiesta del riscatto della parte rimanente sulla quale verrà applicata la ritenuta massima del 23%.
Ricordiamo che il riscatto, oltre essere parziale o totale, può essere chiesto nella misura del 50% della posizione maturata, riscatto parziale, nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o del 100% della posizione maturata, ovvero riscatto totale, nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.