In linea con le rivalutazioni delle prestazioni corrisposte dall’Istituto, l’INPS informa che dal 1° gennaio 2013, sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione del pagamento degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
Non solo, dello stesso avviso anche i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
L’INPS ricorda che le disposizioni contenute nella circolare n. 150 del 28 dicembre 2012, trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Il nostro Istituto previdenziale ricorda anche che nei confronti di questi soggetti la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Nella stessa circolare, l’Inps riporta i nuovi limiti di reddito mensile da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari relativi all’anno 2013.
Infatti, in accordo alle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2013 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 495,43.
In questo modo, i nuovi limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano pari a 697,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1221,03 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi importi delle prestazioni e le tabelle reddituali sono riportate nella circolare n. 150 del 28 dicembre 2012.