L’Inps, con la propria circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, informa che in base al decreto legge 201/2011 voluto dal governo Monti, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, si è stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%. Pertanto, l’aumento di perequazione per l’anno 2012, fissato in via previsionale nella misura del 2,60% dal decreto del 18 gennaio 2012 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, spetta fino all’importo di 1405,05 euro.
La perequazione per l’anno 2012 è stata attribuita dal primo gennaio 2012 un aumento del 2.6% per le pensioni fino a euro 1.405,05, un aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia oltre a € 1.405,05 e fino a € 1.441,59 garantito l’importo di € 1.441,59. Le pensioni che superano l’importo di oltre € 1.441,59 non avranno luogo nessun aumento.
In base alla circolare Inps, le pensioni ex Ipost con decorrenza dall’anno 2000 sono state ricalcolate dall’origine con la verifica dell’attribuzione della perequazione fino all’anno 2012 e l’eventuale attribuzione di quanto spettante, in caso di disallineamento.
Non solo, anche per il rinnovo dell’anno 2012 sono state applicate le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabiliscono che il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che, per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione, vengono prese in considerazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario, per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Con questa circolare l’Inps recepisce le direttive impartite dal governo Monti in fatto di stabilizzazione finanziaria.