Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, il Decreto ministeriale 13 giugno 2011 con la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, nel settore agricoltura e industria.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è stata fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41 così come stabilisce l’articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall’art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
A norma dell’articolo 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2011 in euro 14.681,10 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Non solo, si è anche stabilito che a norma dell’art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato in euro 483,37.
L’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, è fissato, al contrario, in euro 1.936,80.
Per gli effetti dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
Grazie a questo provvedimento si adeguano diverse prestazioni allo scopo di allinearle al nuovo costo della vita.