Sono stati pubblicati i due decreti del 13 giugno 2011, e presenti nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, che aggiornano le rendite erogate dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro per il settore industria e agricoltura.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito, così, i nuovi importi relativi alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore dell’industria e dell’agricoltura, con decorrenza 1 luglio 2011.
La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell’anno 2010 rispetto a quella del 2009, calcolata dall’ISTAT, pari a 1,55%.
Dal 1° luglio 2011, quindi, l’INAIL dovrà procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni a queste collegate.
In particolare, per il settore industria i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita sono, rispettivamente, di euro 14.681,10 (in precedenza euro 14.456,40) e euro 27.264,90 (in precedenza euro 26.847,60).
L’Inail, tenendo conto dei nuovi limiti, dovrà riliquidare le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2011. Le rendite aventi decorrenza anteriore al 1°luglio 2009, alle retribuzioni effettive si applicano i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, ossia per il 2009 e precedenti deve essere uguale a 1,0155 e per l’anno 2010 e 1° semestre 2011 pari a 1,0000.
Per il settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° luglio 2011, è di Euro 22.156,41. (in precedenza 21.818,23).
Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato (OTI) la retribuzione di riferimento è compresa nei limiti previsti per il settore industriale.
Inoltre, la retribuzione annua per la riliquidazione delle rendite dirette ed ai superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi, è di euro 14.681,10, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria (art. 14, lettera e) Legge n. 243/1993).
Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 sono invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di Euro 22.156,41.
L’aumento delle indennità risarcitorie del danno biologico è stato infatti disposto, in via straordinaria, con decreto interministeriale del 27 marzo 2009, nella misura dell’8,68%, a decorrere dal 1° gennaio 2008.